Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D.L. 16/05/1926 n. 1126

136. Il prezzo dei fondi espropriati, detratto eventualmente il credito dell'Azienda del Demanio forestale per le spese di cui spetti il rimborso, sarà pagato o depositato in conformità delle disposizioni degli artt. 56 e seguenti della Legge 25/06/1865 n. 2359, sull'espropriazione a causa di pubblica utilità. Il pagamento dell'indennizzo a favore dei proprietari che accettarono il prezzo offerto potrà esser fatto anche dopo che il Collegio arbitrale avrà determinata la misura dell'indennizzo dovuto a coloro che non accettarono il prezzo stesso. Qualora avvenga questo ritardo nel pagamento sarà corrisposto al proprietario l'interesse legale sulle somme pattuite a decorrere dalla data di occupazione del fondo.

CAPO II Disposizioni relative alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti. 1 - Disposizioni generali.

137. I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indica- ti nell'art. 130 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a spese di questi ed a cura dell'Ispettorato forestale e da questo trasmessi al Comitato per l'approvazione. Con le stesse modalità i piani suddetti debbono essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso.

138. Ogni qualvolta risulti opportuno, o, quando vi sia richiesta degli interessati, l'Ispettorato potrà disporre che la compilazione del progetto del piano economico da parte degli enti sia preceduta da una visita dei luoghi di un funzionario tecnico dello stesso Ispettorato, allo scopo di fissare, con l'incaricato della compilazione del progetto, i criteri tecnici ed economici da seguire nella detta compilazione. Le spese di questa visita preliminare sono a carico dello Stato.

139. Contro la deliberazione del Comitato forestale relativa all'approvazione dei piani economici è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni, dal- la comunicazione del provvedimento, al Ministero per l'economia nazionale. Reso definitivo, il piano economico verrà pubblicato con le norme stabilite dall'art. 22 del presente regolamento per le prescrizioni di massima.

140. Fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sarà reso esecutivo, i tagli dei boschi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettore forestale.

141. L'Ispettorato forestale, a richiesta degli enti interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fare eseguire dal personale tecnico forestale i progetti di utilizzazione dei boschi. Le spese per la compilazione di tali progetti sono a carico dei richiedenti.

142. Gli enti che intendano affidare la preparazione dei progetti di tagli a tecnici di propria fiducia, possono chiedere che la preparazione suddetta sia preceduta da una visita dei boschi da parte di un funzionario dell'Amministrazione forestale allo scopo di stabilire preventivamente i criteri tecnici ed economici da adottarsi nel progetto. Le spese di sopraluogo del funzionario forestale saranno a carico dell'ente ogni qualvolta il funzionario predetto ritenga che, date le condizioni del bosco, non sia opportuno procedere a tagli.

143. Per i boschi in due o più Province, la competenza di esercitare la tutela economica, di cui agli articoli precedenti, è deferita al Comitato forestale ed all'Ispettore forestale capo del dipartimento nel cui territorio trovasi la maggiore estensione dei boschi. 2

- Concessione del contributo per l'assunzione di personale tecnico e di custodia.

145. Il Ministro per l'economia nazionale, in seguito a domanda presentata dai Sindaci dei Comuni interessati, fissa, con suo decreto, la misura e la durata del contributo e le modalità per il pagamento dello stipendio assegnato al personale tecnico e di custodia delle aziende costituite per la gestione dei boschi e dei pascoli comunali. La domanda di concessione del contributo deve essere corredata della deliberazione, debitamente approvata, con la quale è stata costituita l'Azienda, del regolamento speciale che ne disciplina il funzionamento e dell'atto di nomina del personale. Il contributo può, in ogni tempo, essere sospeso o revocato dal Ministro per l'economia nazionale, sempre che il personale anzidetto si renda colpevole di gravi mancanze. 3 - Della Commissione amministratrice delle Aziende comunali e del Direttore tecnico.

146. Allorché i boschi e i pascoli del Comune siano, non soltanto patrimoniali, ma anche demaniali, uno dei componenti la Commissione amministratrice di cui all'art. 142 del R.D. 30/12/1923, numero 3267, ed il relativo supplente, dovranno essere designati dietro invito del Sindaco, dall'associazione degli utenti gli usi civili, ove questa esista. Qualora i beni demaniali, di cui sopra, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune, un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra i frazionisti che abbiano i requisiti di cui all'art. 142 suindicato. Ad eccezione del Presidente, tutti i componenti la Commissione anzidetta saranno invece scelti tra i frazionisti interessati, se tutti i boschi e pascoli, oggetto dell'Azienda, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune.

147. Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione gli ascendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. La relativa incompatibilità colpisce il meno anziano. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per più anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti, e, a parità di voti, il maggiore di età.

148. La Commissione

A) esercita nei limiti assegnati dal regolamento speciale, e, salve le funzioni attribuite al Direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio e alla Giunta comunale, relativamente all'amministrazione del patrimonio affidatole, eccettuata l'approvazione del piano economico, dei bilanci e dei conti, che es- sa deve proporre al Consiglio comunale

B) presenta al Consiglio stesso le proposte per i provvedimenti che vincolano l'Azienda oltre l'anno e per cui non sono sufficienti gli stanziamenti di bilancio C ) fornisce i pareri richiesti dal Sindaco e dalle autorità superiori.

149. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione stessa nei rapporti con l'Autorità comunale e con le autorità governative; la convoca e cura l'esecuzione degli incarichi da essa ricevuti; presiede le aste, stipula i contratti, firma i mandati di pagamento e i ruoli di entrata e spesa dell'Azienda e rappresenta quest'ultima in giudizio. In caso di impedimento è sostituito da un Commissario da lui designato e, in mancanza di tale designazione, dal commissario anziano.

150. Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tre membri. I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Alle sedute della Commissione interviene anche il Direttore dell'Azienda con voto consultivo.

151. I componenti la Commissione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve l'abbiano i loro congiunti o affini entro il quarto grado.

152. Le funzioni di Presidente e di Commissario sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di incarichi speciali. I commissari che, per qualsiasi motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del Presidente della Commissione o di chi lo sostituisce. La proposta di decadenza può essere fatta anche dal Sindaco o dal Prefetto.

153. La Direzione dell'Azienda è affidata a persona tecnica nominata in base alle norme di cui all'art. 159 del R.D. 30/12/1923, numero 3267. Il Direttore

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Azienda, curando l'osservanza del regolamento speciale dell'Azienda stessa e dei regolamenti d'u so dei beni comunali

b) dirige l'intero personale degli impiegati e salariati ad essa assegnato

c) compila il piano economico di utilizzazione dei beni dell'Azienda, nonché i progetti di taglio dei boschi, di allestimento e vendita dei relativi prodotti

d) prepara lo schema di bilancio ed il conto consuntivo economico

e) esegue le deliberazioni dellaCommissione amministratrice

f) assiste il presidente della Commissione nella presidenza alle aste e alle licitazioni private e nelle stipulazioni dei contratti

g) informa, di volta in volta, la Commissione di tutto ciò che può avere importanza nell'Amministrazione dell'Azienda e provoca da essa i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio dell'Azienda stessa

h) controfirma i mandati di pagamento, i ruoli di entrata e di uscita e tutti gli atti in genere dell'Azienda che non spettino al Presidente della Commissione e al capo dell'Amministrazione comunale

i) cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale, mantenendosi in istretto rapporto con le autorità forestali locali, in modo che l'attività dell'Azienda possa svolgersi in accordo con le disposizioni delle autorità stesse, cui è tenuto a notificare ogni fatto che possa interessare il servizio ed a comunicare le notizie statistiche delle quali fosse richiesto

k) cura di diffondere la cognizione delle disposizioni di legge e di regolamento intese a facilitare il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli montani, incitando i proprietari a trarne parti- to, assistendoli col suo consiglio.

154. Il Direttore e la Commissione, salve le responsabilità contemplate dal- l'articolo 318 della legge comunale e provinciale, rispondono di ogni danno economico arrecato all'Azienda con dolo o colpa grave.

155. La responsabilità attribuita al Direttore e alla Commissione in forza del- l'articolo precedente, non esonera i dipendenti da quella in cui essi personalmente incorrono per azioni od omissioni, tenuto conto delle attribuzioni loro conferite dal regolamento speciale. 4 - Della gestione delle Aziende comunali.

156. I beni immobili e mobili dell'Azienda devono essere descritti in un inventario che dovrà essere sempre tenuto in corrente. Detti beni devono essere dati in consegna al Direttore dell'Azienda, il quale ne diviene contabile. L'inventario sarà redatto a cura della Giunta municipale e verrà riveduto all'atto dell'insediamento di ogni nuova Commissione stessa e dal Direttore dell'Azienda.

157. Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, del patrimonio della Azienda, sarà redatto dal Direttore dell'Azienda stessa. Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, deliberato dal Consiglio comunale, sarà inviato al Comitato forestale provinciale , per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 130 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. I piani suddetti dovranno essere riveduti periodicamente. La durata della loro efficacia sarà stabilita preventivamente caso per caso. Ottenuta l'approvazione da parte del Comitato forestale , anche i piani economici sommari e provvisori avranno l'efficacia delle prescrizioni di massima.

158. L'esercizio annuale delle Aziende silvopastorali coincide con l'esercizio finanziario comunale.

159. Il bilancio preventivo dell'Azienda comprende

a) nella parte attiva tutte le rendite e le entrate reali e figurative che si presume possano aver luogo nell'anno

b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdi te che si presume possano aver luogo nell'anno. Esso è predisposto dal Direttore, deliberato dalla Commissione, e sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnato da una relazione in cui è esposto il programma di amministrazione dell'Azienda. Sono altresì sottoposte all'approvazione del Consiglio tutte le variazioni che nel corso dell'anno finanziario si riscontrasse necessario apportare agli stanziamenti contenuti nel bilancio ed al piano di amministrazione dell'Azienda.

 

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